In Italia, le vaccinazioni obbligatorie per l’infanzia (pediatriche), sono quattro: antipoliomielitica (Legge n. 51/1966), antidifterica (L.891/1939), antitetanica (L. 292/1963), antiepatite-b (L. 165/1991). Esse dovrebbero essere somministrate una alla volta, a distanza di tempo, e a un’età giusta onde non fare correre rischi al minore. Invece, vengono somministrate in forma esavalente o eptavalente, ovvero in un gruppo di sei vaccinazioni. Ciò vale a dire che unitamente alle quattro obbligatorie, oggi le varie ASL inseriscono altre due o tre vaccinazioni, generalmente Pertosse, Haemophilus, Antimeningococco. Di fatto, con questa inclusione, il minore assume sei o sette vaccinazioni e un carico ‘tossico’ corrispondente. Il genitore però, sempre nel supremo esercizio dei diritti di potestà genitoriale (ora divenuta ‘responsabilità genitoriale’ - art. 316 e segg. c.c.), ha il diritto di potere chiedere l’effettuazione di una vaccinazione alla volta, limitandosi alle sole quattro obbligatorie, e anche distanziate nel tempo.
Nessuno può essere obbligato a subire le vaccinazioni ‘facoltative’ che, per tale definizione, possono ben essere rifiutate. Generalmente le Asl ‘spingono’ molto anche per l’effettuazione delle altre vaccinazioni non-obbligatorie, quali l’antinfluenzale, la vaccinazione MPR (morbillo, rosolia, parotite) e altre. Va detto che sovente gli avvisi delle Asl in merito alle vaccinazioni facoltative sono piuttosto ambigui, non risultando con chiarezza che tali vaccinazioni non sono obbligatorie. Ciò dovrebbe invece essere comunicato in maniera manifesta e ben comprensibile, onde non indurre in errore il cittadino. Stante l’insorgere di problematiche, sin dalla loro introduzione, legate al potenziale danno, le vaccinazioni oggi sono argomento molto dibattuto. Oggetto di leggi e di interventi ora sempre più frequenti e tutelanti da parte della Magistratura, lo stesso Stato italiano ha preso atto, già da tempo, del fattore di rischio, e ha promulgato norme di grande modernità relativamente alla cautela vaccinale. Vediamole sommariamente:
- la L. 210/1992 che unitamente alla L. 229/2005, stabilisce un indennizzo per i danni da vaccinazione;
- il D.M. 12.12.2003, cosiddetta ‘Vaccinovigilanza’ o ‘Farmacovigilanza’, ovvero una procedura obbligatoria per le ASL di avviso agli utenti, di raccolta dati e di segnalazione, in merito ad ogni reazione avversa alla vaccinazione;
- il D.P.R. n. 355/1999 che ha sancito la libera frequenza scolastica ai soggetti non vaccinati. Norma questa estesa in via analogica a tutte le comunità infantili (nido, materne, asili), sia pubbliche che private.
Il rifiuto alla vaccinazione: l'Obiezione Attiva
Parallelamente alla grande attenzione sulla questione vaccinale, sia da parte dei cittadini che da parte del mondo scientifico e normativo-giudiziario, nel corso dell’ultimo ventennio si è consolidata una diffusa procedura di rifiuto alla vaccinazione, procedura consentita e tutelata dall’Ordinamento.
Questa è l’Obiezione Attiva. L’Obiezione Attiva consente il rifiuto della prassi vaccinale obbligatoria, senza incorrere nella commissione di un illecito. È stata codificata in numerose norme regionali che l’hanno disciplinata. Le Regioni in questione sono: Veneto, Lombardia, Provincia di Trento, Piemonte, Emilia Romagna, Umbria, Toscana. Abruzzo, Sardegna (ricordiamo che l'articolo è del trimestrale ottobre/dicembre 2014). Di fatto la procedura è comunque estesa a tutte le Regioni attraverso circolari regionali; oppure lo è per estensione analogica detta in bonam partem. È una procedura molto importante, addirittura fondamentale, di moderna ispirazione etico-giuridica. Vediamo in cosa consiste.
Per praticare l'Obiezione Attiva è necessario:
1) prendere posizione sulla prassi vaccinale formalmente con l’Asl a mezzo di raccomandata a.r.;
2) presentarsi sempre ai colloqui convocati dall’asl;
3) firmare il modello di Dissenso Informato (pdf - word), o modificandolo nella parte in cui si viene definiti ‘debitamente informati’, oppure firmarlo senza alcuna modifica, qualora ci si ritenga sufficientemente informati dall’asl.
Dal punto di vista del diritto genitoriale, è assolutamente sconsigliato nascondersi o ignorare gli inviti e le missive dell'Asl. Non sarebbe obiezione, ma semplice fuga o inerzia e rappresenterebbe un rischio per la potestà (responsabilità genitoriale). L'obiezione di coscienza, nella forma dell’Obiezione Attiva, è un comportamento 'attivo' dal punto di vista etico e civico, serve a manifestare regolarità genitoriale (altrimenti si potrebbe sostenere che i genitori 'se ne fregano' della salute dei figli, nonchè delle Istituzioni), e a diffondere una buona cultura sanitaria. È importante praticare correttamente l’Obiezione Attiva, poiché recentemente alcuni Tribunali per i Minorenni hanno riattivato procedure sulla potestà, proprio nei confronti degli obiettori silenti e inattivi, ovvero coloro che non avevano praticato Obiezione Attiva. Inoltre praticare l'Obiezione Attiva serve a dare all'Asl la dimensione del dissenso sul territorio, altrimenti sovente si è sentito dire che "l'obiezione non esiste!".
Che cos'è il Dissenso Informato
Vale la pena di esaminare la procedura di Dissenso Informato, che è parte integrante dell’Obiezione Attiva. La procedura di Dissenso Informato, istituita dalla Conferenza di Oviedo del 4 aprile 1997 (partecipazione e adesione consapevole e formale dei cittadini europei alle procedure sanitarie che li riguardano), non prevede alcun obbligo di forma, né obbligo di modulistica. Prevede che l’adesione consapevole del cittadino europeo alla procedura sanitaria sia manifestata in maniera personale, libera, cosiddetta 'di scienza'. Tale volontà dei genitori quali cittadini europei, non è subordinabile a nulla, né coercibile o richiedibile come conforme a modulistica, a prestampati, o contenuti già preparati (come vorrebbero le Asl). Secondo la normativa uscita dalla Conferenza di Oviedo e secondo tutta la normativa italiana che ne ha dovuto recepire i contenuti, la procedura di Dissenso Informato tutela la consapevole partecipazione del cittadino all'iter sanitario, non certo il 'banale' rispetto della modulistica. In ossequio a ciò, come è ovvio, il genitore dichiara ciò che vuole e nella forma che vuole. Poiché il Dissenso Informato proposto dall’Asl è un modulo ministeriale "di comodo", si suggerisce per fare accettare meglio le eventuali aggiunte (così come indicate nell’Obiezione Attiva) senza che nascano controversie inutili, e prima di redigere un modello ex novo, di utilizzare quello dell'Asl, opportunamente modificato, se lo si ritiene necessario. L’Asl è obbligata ad accettare tutto ciò che viene dai dichiaranti, liberi e identificati come cittadini, e non può subordinare nulla al rispetto della modulistica: sono successi casi di denunce e cause già risolte in favore dei dichiaranti. Qualora l’Asl non accetti la dichiarazione o le modifiche dei genitori, allora il Dissenso Informato lo si può inviare modificato, inviandolo con spedizione raccomandata a/r. o consegnandolo all'Ufficio Protocollo dell'Asl. Non partecipare all'iter del dissenso rappresenta un addebito genitoriale (fuga e menefreghismo).
Le vaccinazioni sportive
Altra questione di grande importanza è quella delle vaccinazioni sportive, in relazione, generalmente, alla richiesta vaccinazione antitetanica. Le vaccinazioni cosiddette "sportive" sono un retaggio di norme vecchie, obsolete e paradossali. La Costituzione ha l'assoluta preminenza in base a un semplice e doveroso rapporto di gerarchia di norme. Infatti in ogni caso, in ossequio alla nostra Costituzione, non è possibile subordinare la pratica sportiva all'effettuazione delle vaccinazioni, soprattutto quando questa sia rifiutata con serie motivazioni. Il diritto alla libera determinazione dei cittadini nelle forme ritenute congrue (sport, associazionismo, ecc.) è preminente rispetto alla norma vetusta che impone le vaccinazioni sportive. E poi c’è l’invalicabile diritto alla salute (art. 32 Cost), di fronte al quale ogni norma deve arretrare.
Quindi sussiste il pieno diritto alla frequenza sportiva anche senza le vaccinazioni. In tal senso è sovente risultato risolutivo e perfettamente in linea con la normativa, fare un dosaggio anticorpale antitetanico (semplice esame del sangue) e verificare la presenza di anticorpi del tetano. Generalmente tale dosaggio è in misura più che sufficiente, cosa che rende assolutamente superflua la vaccinazione. In ultima istanza si potrà proporre al centro sportivo una liberatoria con assunzione di responsabilità dei genitori quanto alla mancata pratica vaccinale.
Se tutto questo non bastasse, allora bisogna intervenire legalmente. Le stesse considerazioni valgono per le cosidette "vaccinazioni lavorative".
Articolo pubblicato per gentile concessione di Scienza e Conoscenza n. 50 - Scritto da Luca Ventaloro Avvocato Cassasionista, esperto di Diritto Familiare-Minorile, Diritto Penale, Diritto Sanitario. Docente di Diritto di famiglia e sanitario presso l'ISSPOS, Membro dell'Ufficio del Garante per l'Infanzia della Regione Emilia Romagna, Esperto Giuridico AUSL di Rimini U.O. Tutela dei Minori. Relatore a convegni universitari e giuridici di Diritto minorile e familiare, Docente in Corsi di Formazione per Servizi Sociali, Avvocati e Giuristi autore di articoli su riviste specializzate di Diritto di Famiglia, autore di pubblicazioni giuridiche di diritto minorile. Fa parte del Consiglio direttivo del Comilva, il Coordinamento del Movimento Italiano per la Libertà delle Vaccinazioni. Per info: ventaloro.avv@libero.it